Il documento di questo mese è un editto del Consiglio Capitaniale delle unite Contee di Gorizia e Gradisca, datato 9 maggio 1761, che impone ai tipografi delle provincie ereditarie di non “stampare cosa alcuna, fosse anco una sola carta o biglietto”, senza apporvi il luogo di stampa e il loro nome e cognome. È interessante constatare che già a metà del Settecento si volesse (anche per motivi censori) responsabilizzare la figura degli stampatori, anticipando, inoltre, quello che è l’attuale diritto di copyright.
Si apriva l’epoca d’oro dell’editoria goriziana, sicché fu ordinato che l’editto fosse “affisso al loco solito ad universale inteligenza [e] fatto palese comunemente a tutti” e che gli eventuali trasgressori fossero multati secondo una pena pecuniaria proporzionata. Questo editto avrà attirato, oltre che l’attenzione degli stampatori, soprattutto quella dei potenziali “denunzianti”. Ai “delatori” infatti era corrisposta la metà dei ricavi della sanzione.
Di certo i tipografi interessati a restare anonimi, indipendentemente dalla nobilità dei testi pubblicati, dopo questa ordinanza non godettero di vita facile, poiché si sa che gli “spioni” sono sempre in allerta soprattutto se ufficialmente retribuiti.
Segnatura archivistica: ASGO, Pretura di Gradisca (1503-1830), busta 34, filza 34, 9 maggio 1761
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